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Decreto legislativo 19.02.2004, n. 59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 02.03.2004, n. 51 - S.O. n. 31)

Capo V - Norme finali e transitorie

Art. 16 - Frequenza del primo ciclo dell'istruzione

1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 , l'obbligo di istruzione di cui all'art. 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.

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