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Decreto legislativo 19.02.2004, n. 59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 02.03.2004, n. 51 - S.O. n. 31)

Capo V - Norme finali e transitorie

Art. 15 - Attività di tempo pieno e di tempo prolungato

1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 27

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La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 279 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui non prevede che il decreto ex art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di incremento di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato sia adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.

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