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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 13 - Interventi nell'ambito educativo e dell'istruzione e formazione

1. La Provincia garantisce alle persone disabili la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Garantisce altresì il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione della persona disabile nella scuola materna, elementare e secondaria, nonché nell'ambito della formazione professionale, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, nell'ottica di un progetto di vita che coinvolga la famiglia nonché gli enti ed organismi interessati operanti sul territorio. Sostiene e promuove interventi a favore della persona disabile al fine della frequenza dei percorsi di istruzione universitaria e superiore.

2. La Giunta provinciale promuove la qualificazione e l'individualizzazione delle attività di assistenza e di istruzione a favore degli alunni disabili, anche attraverso l'attivazione di interventi che tengano conto delle esigenze differenziate di tali persone, in relazione alle specifiche disabilità anche temporanee.

3. Al fine dell'approfondimento, dello studio delle problematiche e della elaborazione di proposte in materia di integrazione scolastica delle persone disabili e del disagio scolastico, la Giunta provinciale nomina, per la durata della legislatura, un gruppo di lavoro interistituzionale, collocato nell'ambito del dipartimento competente in materia di istruzione, composto, fino ad un massimo di quindici componenti, da operatori ed esperti qualificati e rappresentativi degli organismi che operano nel settore.

4. Per quanto non disposto da quest'articolo trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

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