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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Fonte: B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 28 settembre 2003, n. 38.

Art. 12 - Aspetti sanitari

1. In armonia con quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, la Provincia, nel quadro della propria programmazione sanitaria, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e la diagnosi precoce, diretti anche a salvaguardare il diritto alla vita e alla salute del concepito, le prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione, l'assistenza protesica nei confronti dei soggetti in situazione di handicap, anche tramite una completa e corretta attività informativa sulle cause e le conseguenze dell'handicap durante le fasi di sviluppo di vita, nonché sui servizi ed ausili presenti sul territorio.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nell'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria, effettua controlli periodici sulle gravidanze per l'individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre o del nascituro, attiva specifici servizi di abilitazione precoce dei genitori di bambini che nascono con gravi patologie e provvede a fornire interventi volti al sostegno psicologico delle famiglie, a partire dal periodo che precede e segue il parto, nel caso in cui l'handicap si sia generato in fase prenatale o durante il parto.

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