Legge provinciale Provincia autonoma Trento 10.09.2003, n. 8
1. In armonia con quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, la Provincia, nel quadro della propria programmazione sanitaria, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e la diagnosi precoce, diretti anche a salvaguardare il diritto alla vita e alla salute del concepito, le prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione, l'assistenza protesica nei confronti dei soggetti in situazione di handicap, anche tramite una completa e corretta attività informativa sulle cause e le conseguenze dell'handicap durante le fasi di sviluppo di vita, nonché sui servizi ed ausili presenti sul territorio.
2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nell'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria, effettua controlli periodici sulle gravidanze per l'individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre o del nascituro, attiva specifici servizi di abilitazione precoce dei genitori di bambini che nascono con gravi patologie e provvede a fornire interventi volti al sostegno psicologico delle famiglie, a partire dal periodo che precede e segue il parto, nel caso in cui l'handicap si sia generato in fase prenatale o durante il parto.
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