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C.M. MIUR 25.11.2003, n. 87

Corte dei Conti - Sezioni Riunite - in sede giurisdizionale - Sentenza n. 14/2003/Q.M. dell'8/6 - 11/7 c.a. - Divieto di cumulo di indennità integrativa speciale.

Il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha rimesso, per dovuta conoscenza, la sentenza riportata in oggetto nella quale le Sezioni Riunite del predetto Organo hanno ribadito che, tuttora, in caso di doppio trattamento di pensione non è consentito il cumulo dell'indennità integrativa speciale nel senso che, ove si verifichi la suddetta fattispecie l'interessato ha diritto a percepire l'indennità in argomento sulla seconda pensione esclusivamente nei limiti massimi per ottenere l'integrazione della pensione fino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (minimo Inps).

Ciò posto, pur se a conoscenza che le sentenze relative a quanto sopra affluiscono normalmente all'Inpdap quale Ente responsabile del pagamento delle pensioni ove codesti uffici fossero destinatari di pronunce giurisdizionali di segno contrario all'indirizzo sopra esposto, dovranno procedere ad impugnarle tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.

 

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