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Sentenza Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale 11.07.2003, n. 14

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Svolgimento del processo

Con ordinanza, recante i numeri da 09 a 023/2003, depositata il 13.1.2003 la Sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica, ha trasmesso gli atti dei giudizi pensionistici indicati in epigrafe a queste Sezioni Riunite affinché si pronuncino sul seguente quesito: "se in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensioni è consentito il cumulo delle indennità integrative speciali, oppure il titolare di due pensioni ha diritto a percepire la indennità integrativa speciale sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l'integrazione della pensione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cd. minimo Inps)."

Il giudice remittente osserva che la questione ha trovato diversa soluzione dinanzi al giudice contabile. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, va riconosciuto il diritto alla indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti pensionistici goduti, fatti salvi gli eventuali effetti della prescrizione; menziona, al riguardo, pronunce rese dalla Sezione III centrale (21 marzo 2002, n. 106) e dalla Sezione giur. Toscana (7 marzo 2002, n. 155). A tale opzione interpretativa si contrappone altro orientamento secondo cui, sulla scorta di diverse pronunce della Corte costituzionale che riguardano la fruizione di più pensioni), permane il divieto di cumulo delle i.i.s., con salvezza del minimo I.N.P.S.; menziona, in proposito pronunce rese dalla Sezione II centrale (18 luglio 2002, n. 262) e dalla Sezione giur. Sardegna (29 gennaio 2002, n. 104). Rileva, quindi, che si tratta di un contrasto giurisprudenziale di notevole rilievo su una questione di frequente applicazione.

Con memoria depositata il 5 gennaio 2003 il Procuratore Generale ha effettuato un ampio excursus della disciplina in materia di i.i.s. in caso di cumulo di pensione più retribuzione ed in ipotesi di cumulo di pensioni,

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