D.P.C.M. 07.03.2003
Formula iniziale
Il Presidente del Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto l'art. 5, comma 2, lettere b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, concernente misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 3, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed in particolare l'art. 2;
Vista la propria direttiva in data 16 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1998, concernente disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento, emanata in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidamento della finanza pubblica, nonché al fine di dare maggiore cer
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