D.P.C.M. 07.03.2003
È stabilita nell'80 per cento, globalmente per l'intero bilancio dello Stato, la percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 2002, con esclusione degli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle aree depresse, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, ai limiti d'impegno, ai provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi del 2002, agli oneri di personale, a quelli relativi al potenziamento delle Forze di polizia di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e successivi rifinanziamenti, alle spese per le sedi di servizio del Corpo dei vigili del fuoco, nonché alle spese di informatica e alla carta d'identità elettronica ed al fondo per l'occupazione.
Le amministrazioni potranno individuare gli importi da conservare per ciascun capitolo in maniera da assicurare, in ogni caso, complessivamente la detta percentuale, con eventuali compensazioni a carico di altre amministrazioni.
In assenza di indicazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà alla decurtazione lineare, nella misura indicata, di tutti i residui di stanziamento conservabili, con eliminazione prioritaria di quelli più remoti.
I decreti di accertamento dei residui saranno emanati in conformità con l'indicato prospetto di conservazione (allegato n. 1).
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.