Documento 24.07.2003
1. In assenza di un sistema di valutazione per l'a.s. 2002/03 e considerato il carattere sperimentale del processo di valutazione per l'a.s. 2003/2004, in prima applicazione per tali anni scolastici, la retribuzione di risultato viene erogata a ciascun dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 4 del C.I.N., nella misura del venti per cento del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti per il 2002/2003 o, anche, per il 2003/2004, di assunzione dei provvedimenti contemplati all'art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L.
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