Documento 24.07.2003
1. Ove non siano stati assunti i provvedimenti contemplati all'art. 27, commi 8 e seguenti del CCNL, a ciascun dirigente scolastico è corrisposta, nei limiti delle risorse disponibili, una retribuzione annua di risultato nella misura di cui all'art. 44 del CCNL. In relazione alla disponibilità di risorse, l'importo della retribuzione di risultato è incrementato, in base agli esiti della valutazione del dirigente, come previsti dal sistema di valutazione quale si configurerà a seguito della verifica dei risultati della sperimentazione.
2. Gli importi della retribuzione di risultato vengono determinati in sede di contrattazione integrativa regionale.
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