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Accordo 06.06.2003

Accordo successivo ai sensi dell'art. 45 del ccnl 1.3.2002 per il personale dell'area v della dirigenza scolastica da destinarsi all'estero sottoscritto il 6 giugno 2003. (G.U. 19.06.2003, n. 140)

Art. 2 - La funzione del dirigente scolastico all'estero

1.Il dirigente, assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica, svolge i compiti previsti nel CCNL 1.3.2002, nello specifico quadro ordinamentale che attualmente regola le scuole italiane all'estero, in coerenza con i principi dell'autonomia.

2. Lo stesso, se assegnato alle sedi consolari, svolge le proprie funzioni, con riferimento alle iniziative scolastiche e al personale della scuola presente nella circoscrizione consolare (corsi, scuole non statali, scuole internazionali, scuole straniere etc. etc.), avendo presenti gli obiettivi indicati dall'autorità consolare.

In tale contesto, predispone il piano complessivo dell'offerta formativa a livello circoscrizionale, con l'apporto dei soggetti che vi concorrono; promuove e coordina le iniziative volte alla diffusione della lingua e della cultura italiana col supporto delle istituzioni scolastiche.

Ancora promuove e coordina le opportune iniziative per il conseguimento degli obiettivi, in presenza di accordi in materia scolastica o di progetti di diffusione della lingua e cultura italiana all'estero, che prevedano l'integrazione dei corsi scolastici ordinari o di progetti di lingua viva o di bilinguismo da realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali.

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