Legge 16.01.2003, n. 3
Capo VII - Disposizioni in materia di difesa e di pubblica sicurezza
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1012), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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