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Legge 16.01.2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (G.U. 20.01.2003, n. 15 - S.O. n. 5/L)

Capo VII - Disposizioni in materia di difesa e di pubblica sicurezza

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 32 - Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate 10

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'àmbito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'àmbito degli stanziamenti ordinari di bilancio. 11

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.

4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono

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