D.M. MIUR 20.01.2003
1. I capi di istituto di cui all'art. 2, comma 1, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, presentano apposita domanda all'ufficio scolastico regionale competente, in relazione alla istituzione scolastica di servizio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione della domanda dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, penultimo periodo, equivarrà a rinuncia ad essere preposti ad una istituzione scolastica dotata di autonomia e personalità giuridica, per mancato assolvimento dell'obbligo formativo previsto dall'art. 25, comma 7 del d.lgs. n. 65/2001.
2. L'ufficio scolastico regionale competente comunica in tempo utile a coloro che hanno presentato la domanda di cui al comma 1, il luogo e la data di inizio dei corsi di formazione.
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