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D.M. MIUR 20.01.2003

Disciplina per la partecipazione dei capi di istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai corsi di formazione, di cui all'art. 29 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 22, comma 9, della legge 28.12.2002, n. 448. (G.U. 07.02.2003, n. 31)

Art. 2 - Requisiti e limiti di partecipazione ai corsi di formazione

1. Ai fini dell'acquisizione della qualifica di dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, possono partecipare al periodo di formazione di cui all'art. 22, comma 9, della legge n. 448/2001, i capi d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado d'istruzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si trovano in una delle posizioni indicate all'art. 25, comma 11, del suddetto decreto legislativo e che non hanno partecipato ai corsi di formazione di cui al d.m. 5 agosto 1998, pubblicato nella G.U., serie generale, 12 agosto 1998, n. 187.

Agli stessi fini sono obbligati a partecipare alle attività formative anche i capi d'istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non hanno assolto l'obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6 del medesimo decreto ministeriale e alle condizioni ivi previste. Non può partecipare alle attività formative il personale direttivo dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria funzione per accertati motivi di salute.

2. L'effettiva partecipazione alle attività formative è verificata dall'ufficio scolastico regionale in base all'accertamento delle presenze rilevate a cura dei responsabili dei corsi.

3. Il numero delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non può superare 1/6 delle ore di lezione frontale indicate all'art. 22, comma 9 della legge n. 448/2001.

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