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Nota MIUR 01.04.2003, prot. n. 358

Tentativi obbligatori di conciliazione ex artt. 65 e 66 decreto legislativo n. 165/01 - Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato sottoscritto per il comparto scuola in data 18.10.2001.

L'istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, nelle controversie individuali di lavoro nel pubblico impiego è disciplinato, come noto, dagli artt. 65 e 66 del d.lgs. 9 maggio 2001, n. 165 e può essere esperito attraverso le procedure previste dai contratti collettivi ovvero dinanzi ai Collegi di conciliazione istituiti presso le Direzioni Provinciali del Lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove il dipendente presta servizio.

Da notizie pervenute a questo Ministero, è emerso come l'applicazione di tale contesto normativo sia risultato, in alcuni casi, non coerente con l'attuale assetto organizzativo assunto da questa Amministrazione, a livello regionale e provinciale, in tema di contenzioso ed in relazione all'esplicazione dei compiti connessi all'istituto in parola.

È stato segnalato infatti che richieste, atti e documentazioni inerenti i tentativi di conciliazione promossi dal personale della scuola, da espletarsi a livello locale, sono stati inviati a strutture centrali di questo Dicastero da parte non solo dei soggetti interessati, ma anche dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e che sono sorti dubbi interpretativi sull'applicazione di quanto previsto in materia dalle contrattazioni collettive di comparto.

Per ciò stesso, facendo seguito ai chiarimenti contenuti nella circolare di questa Direzione Generale del 13 marzo 2003, prot. n. 895/03 , si ravvisa la necessità di fornire ulteriori precisazioni al fine di favorire e assicurare il corretto andamento dell'istituto in argomento e del relativo servizio, facendo peraltro presente che le disposizioni contenute nell'Accordo indicato in oggetto, strettamente correlate al Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 23.1.2001 in materia di conciliazione ed arbitrato e agli artt. 65 e 66 del D.L.vo n. 165/01

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