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Nota MIUR 13.03.2003, prot. n. 895

Conciliazione in materia di vertenze di lavoro.

La nuova gestione del contenzioso scolastico, così come delineata dai decreti legislativi n. 80/98 e n. 387/98, in necessaria correlazione con la legislazione che ha introdotto radicali modificazioni nella struttura e nelle competenze dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, ha fatto emergere una serie di questioni di interesse generale sulle quali sembra opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Si fa riferimento alle vertenze di lavoro trattate nella fase stragiudiziale della conciliazione: in particolare, al potere di conciliare, al tipo di delega, generale o specifica, di cui deve essere munito il rappresentante dell'amministrazione ed alle eventuali implicazioni derivanti dalla conciliazione.

L'art. 16, lettera f), del D.lgs n. 165/2001 attribuisce esclusivamente ai dirigenti di codesti uffici dirigenziali generali il potere-dovere di conciliare e transigere le liti e quindi la competenza di assumere decisioni sull'opportunità o meno della conciliazione, con conseguente assunzione di obbligazioni a carico dello Stato.

Tale attribuzione resta ferma anche quando oggetto della conciliazione sono atti di gestione adottati dal dirigente scolastico.

In effetti, come si evince dal nuovo sistema normativo che fissa ruolo, compiti, responsabilità del capo di istituto in relazione all'attribuzione dell'autonomia a tutte le istituzioni scolastiche e al trasferimento di funzioni, già spettanti all'amministrazione periferica, il dirigente scolastico ha la legittimazione passiva in tutte le vertenze di lavoro derivanti da atti di gestione da lui adottati, ma non ha il potere di conciliare, né nella fase stragiudiziale né in quella giudiziale.

Quanto alla delega conferita al dipendente in rappresentanza dell'amministrazione, sembra opportuno che la stessa sia quanto più specifica in relazione al contenuto e ai limiti della conciliazione, anche sotto il profilo degli oneri finanziari: in caso di delega generale

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