Legge 23.04.2003, n. 109
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri. (G.U. 21.05.2003, n. 116 - S.O. 80/L)
1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni".
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