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Legge 23.04.2003, n. 109

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri. (G.U. 21.05.2003, n. 116 - S.O. 80/L)

Art. 24 -

1. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

"Art. 211-bis. - (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione). 1. - Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalità, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformità ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresì a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso".

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