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D.P.C.M. 18.04.2003

Atto di indirizzo concernente il controllo ed il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003. (G.U. 17.05.2003, n. 113)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

Visto, in particolare, il secondo periodo del predetto comma 3, che dispone l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di apposito atto di indirizzo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con il quale sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesa all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

Considerato che il Governo si è impegnato di fronte al Parlamento ad approntare e a trasmettere prontamente lo schema del presente decreto, in tempi e con modalità tali da assicurare effettivamente la possibilità di conseguire risultati utili per effetto di eventuali successivi interventi correttivi solo se assunti tempestivamente;

Considerato che l'adozione del predetto atto di indirizzo si pone come presupposto indispensabile per consentire, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno 2003 nel documento di programmazione economico-finanziaria e nelle sue note di aggiornamento approvate dalle Camere, al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre limitazioni all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato per l'anno in corso, nonché riduzioni delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci, ai fini di un più agevole conseguimento dei predetti obiettivi;

Atteso che tali eventuali limitazioni riguarderanno uniformemente tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese specificamente indicate nel quarto periodo del p

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