D.P.C.M. 18.04.2003
il presente atto di indirizzo, avente per oggetto i seguenti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica:
a) l'azione amministrativa di ciascun Dicastero, ente e organismo pubblico sarà improntata, nel 2003, al più rigoroso contenimento della spesa;
b) saranno escluse o rinviate tutte le iniziative miranti ad incrementare l'azione amministrativa suscettibili di determinare un aumento degli oneri, fatte salve peraltro quelle che, a parità di costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima;
c) le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali, dovranno contenere nel primo semestre dell'anno l'assunzione di impegni e i pagamenti entro la quota del 50 per cento rispetto alle dotazioni dei rispettivi bilanci di previsione, ad eccezione di quelle relative a spese non suscettibili di frazionamento, in attesa di poter acquisire attendibili elementi di valutazione sull'evoluzione dei diversi saldi obiettivo di finanza pubblica;
d) nel caso si verifichi uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno 2003 nel documento di programmazione economico-finanziaria e nelle sue note di aggiornamento approvati dal Parlamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quarto periodo del predetto comma 3, disporrà con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione, ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, potrà escludere d
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