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Nota MIUR 24.10.2002, prot. n. 3497

Supplenze personale ATA.

In considerazione di particolari situazioni in materia di supplenze del personale ATA si forniscono ulteriori istruzioni con specifico riguardo alle sottoindicate circostanze:

Rinuncia proposta di assunzione - mancata assunzione in servizio

Preliminarmente si chiarisce che il candidato convocato e non presente alla convocazione, in assenza di delega, deve essere considerato rinunciatario e come tale sarà gestito.

Si richiama l'attenzione su quanto a riguardo già precisato con nota 431 del 23.1.2002 circa la non applicabilità della sanzione di cui all' art. 7 del Regolamento delle supplenze adottato con D.M. 13.12.2000 n. 430 nei casi di sola rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata assunzione in servizio per supplenze conferite sulla base di graduatorie permanenti o graduatorie provinciali ad esaurimento ed elenchi provinciali.

Valga al riguardo anche il richiamo alla C.M. n. 82 del 19.7.2002 che prevede che "Le indicazioni contenute nella presente comunicazione si applicano ..... al personale ATA".

Graduatorie di circolo e di istituto

Per quanto concerne la modalità di interpello e convocazione degli aspiranti a supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto i dirigenti scolastici adotteranno i medesimi criteri di cui all' art.12 del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001 , concernente l'attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo.

Circa, inoltre, le modalità attuative di quanto prev

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