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C.M. MIUR 07.11.2002, n. 121

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) al personale scolastico con contratto a tempo determinato.

Si fa seguito alla circolare ministeriale 8 giugno 2001, n. 108 e, al fine di consentire la completa applicazione di quanto in essa previsto, si forniscono gli ulteriori seguenti chiarimenti.

Diritto alla corresponsione del T.F.R.

Ai sensi della normativa rimessa con la circolare dianzi riportata si rileva che ha diritto alla corresponsione del T.F.R. tutto il personale con rapporto a tempo determinato in essere alla data del 30.5.2000 oppure instauratosi successivamente a tale data, purchè il servizio sia durato almeno 15 giorni continuativi nell'arco di un mese.

Esso diritto sorge all'atto della cessazione dal servizio o, comunque, se si verifica l'interruzione anche di un solo giorno prima dell'instaurarsi di un altro rapporto di lavoro. È, peraltro, opportuno precisare che il T.F.R. va corrisposto d'ufficio senza necessità da parte degli interessati di presentare alcuna istanza, ma il relativo diritto è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 del Codice Civile, termine per il quale il "dies a quo", salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106°giorno successivo alla risoluzione del contratto.

Ciò premesso, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in merito ai casi di maggiore frequenza.

1. prestazione effettuata ininterrottamente, in un mese, per quattordici giorni: l'interessato non ha diritto al T.F.R.;

2. prestazione effettuata ininterrottamente per quindici giorni, ma a cavallo di due mesi: l'interessato non ha diritto al T.F.R.;

3. la normativa in atto, come dianzi precisato, riconosce agli interessati il diritto alla corresponsione del T.F.R. in presenza di una prestazione di almeno quindici giorni continuativi nell'arco di un mese, senza porre alcuna altra condizione. In presenza, pertanto, di un servizio prestato senza soluzione di continuità

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