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Circolare MURST 08.06.2001, n. 108

Trattamento di fine rapporto e costituzione dei fondi pensione complementare dei pubblici dipendenti.

L'art. 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995 n. 335 ha esteso l'istituto del "Trattamento di fine rapporto", previsto dall'art. 2120 del Codice Civile per il settore privato, ai nuovi assunti delle pubbliche amministrazioni.

Tale disposizione, per la concreta applicazione del principio ha fatto rinvio alla contrattazione collettiva in base alla quale, in data 29 luglio 1999, presso l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è stato sottoscritto l' "Accordo quadro negoziale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1999 n. 201.

A tale accordo è seguito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 1999, pubblicato nella G.U. del 5 maggio 2000, n. 111 e successivamente parzialmente modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2001, n. 118; con tali atti il quadro normativo ha conseguito totale compiutezza.

Al fine di consentire la concreta applicazione di quanto sopra riportato, l'INPDAP ha provveduto ad emanare una serie di circolari con le quali ha fornito dettagliate disposizioni sia sull'acquisizione del diritto da parte degli interessati, sia sui tempi entro i quali le singole Amministrazioni debbono provvedere alla liquidazione sia, infine, sui moduli da utilizzare; per consentire una più facile applicazione si allegano, alla presente, copia di dette circolari, unitamente agli atti normativi sopra citati.

Ciò premesso sul piano generale, si ritiene utile precisare che, essendo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 entrato in vigore il 30 maggio 2000 e, cioè, in epoca successiva al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ("Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 199

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