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Circolare MIUR 05.03.2002, n. 91

Norme di tutela delle minoranze linguistiche: art. 9 della legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e regolamento di attuazione emanato con d.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345.

È pervenuta dalla Presidenza del Consiglio, Servizio affari sociali delle regioni, la nota prot. 200 del 20 febbraio 2002 con cui si invitano le amministrazioni dello Stato a presentare propri progetti in attuazione dell'art. 9 citato che prevede fondi finalizzati a mettere in grado gli uffici delle pubbliche amministrazioni situati nei comuni interessati alla tutela della lingua minoritaria a corrispondere (verbalmente e per iscritto) in tale lingua.

I progetti devono essere prevalentemente indirizzati a garantire nelle pubbliche amministrazioni, non dotate di personale linguisticamente idoneo, la presenza di personale interprete e/o traduttore nonché a favorire l'istituzione di sportelli linguistici per i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria ammessa a tutela. Nei progetti deve essere previsto che il personale adibito a tali finalità (interpreti e traduttori) abbia un rapporto di lavoro di carattere temporaneo.

I progetti possono riguardare altresì:

- l'istituzione, anche in via sperimentale, di specifici corsi di formazione per il personale dipendente, interpreti, traduttori ed insegnanti in un quadro di collaborazione tra le istituzioni universitarie e scolastiche e le amministrazioni. A questo riguardo è opportuno ricordare che per gli studenti sono già stati previsti specifici interventi ai sensi dell'art. 5 della citata legge e della C.M. 89 del 21 maggio 2001 ;

- l'attivazione di corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche;

- l'attività e le iniziative connesse alla conoscenza e promozione della legge.

I progetti, di cadenza annuale, devono prevedere, ove possibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e gli interventi da finanziare devono essere accompagnati da un piano di fattibilità.

I soggetti in indirizzo si attiveranno per dare la massima dif

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