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CCNL 01.03.2002

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 01.03.2002 per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001. (G.U. 14.03.2002, n. 62)

Titolo III - Rapporto di lavoro

Art. 34 - Conciliazione ed arbitrato

1. Il dirigente scolastico, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base della valutazione finale, del recesso o della revoca dell'amministrazione può, comunque, chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione del CCNQ sottoscritto in data 23 gennaio 2001 in materia di procedura di conciliazione ed arbitrato.

2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può svolgersi, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

3. Presso le direzioni generali regionali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per i dirigenti scolastici che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.

4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1 e 2.

5. La richiesta deve indicare:

• le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavora

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