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CCNL 01.03.2002

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 01.03.2002 per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001. (G.U. 14.03.2002, n. 62)

Titolo III - Rapporto di lavoro

Art. 32 - Nullità del licenziamento

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:

a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;

b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile.

2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

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