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Nota MIUR 16.05.2002, prot. n. 2027

Contenzioso in materia di mobilità a.s. 2002/2003.

Con i trasferimenti del personale docente della scuola elementare, materna e secondaria di II grado, pubblicati rispettivamente il 29 marzo, il 17 aprile e l'8 maggio, sono iniziati i movimenti del personale della scuola.

Facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione Generale n. 758 del 29 novembre 2001 e n. 119 del 17 gennaio 2002, con le quali si invitavano codesti uffici scolastici regionali a rendere operativi gli uffici di segreteria previsti dall'accordo del 18 ottobre 2001 per lo svolgimento del tentativo di conciliazione in tempo utile per la gestione del contenzioso connesso all'attivazione delle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2002/2003, si ritiene utile fornire sinteticamente il quadro complessivo delle modalità possibili d'impugnativa dei provvedimenti in oggetto.

A seguito dell'accordo per la disciplina sperimentale della conciliazione ed arbitrato per il personale della scuola sottoscritto il 18 ottobre 2001, avverso i risultati dei movimenti non è più possibile proporre ricorso gerarchico ai sensi del D.P.R. 1199/71, ma solo ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ex art. 63 del d. lgs. n. 165/01.

Presupposto per poter adire il giudice ordinario è la richiesta del tentativo di conciliazione, ad eccezione della ipotesi del ricorso ex art. 700 del c.p.c. (in tale ipotesi il tentativo di conciliazione va comunque richiesto nella fase di riassunzione del giudizio).

Il tentativo di conciliazione può essere esperito alternativamente:

1. negli uffici di segreteria costituiti presso le articolazioni territoriali degli Uffici scolastici regionali secondo le modalità di cui all'art. 14 del contratto relativo alla mobilità del personale della scuola del 21 dicembre 2001;

2. dinanzi il collegio di conciliazione istituito presso le direzioni provinci

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