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Nota MIUR 11.07.2002, prot. n. 289

Inquadramento personale ATA transitato dagli EE.LL. - Richieste tentativo di conciliazione.

A seguito delle intervenute pronunce dei Tribunali del Lavoro di Milano e Cuneo, che hanno accolto i ricorsi con cui il personale proveniente dagli Enti locali e transitato nei ruoli statali A.T.A. ai sensi della legge 124/99 chiedeva che l'inquadramento avvenisse sulla base dell'anzianità di servizio maturata presso l'Ente locale di provenienza, si ritiene opportuno, al fine di assicurare uniformità di comportamento nel territorio, ribadire le indicazioni fornite con nota prot. n. 21 del 18.1.2002 circa l'impossibilità di accoglimento delle richieste di conciliazione.

Al riguardo si rappresenta che l' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ha recentemente osservato, al fine di contrastare le richieste del predetto personale, che la ratio legis della norma di cui all'art. 8, comma 2 della legge 124/1999, va individuata nella volontà del legislatore di assicurare il mantenimento delle posizioni giuridiche soggettive spettanti al personale transitato dagli Enti locali affinché il passaggio ai ruoli dello Stato non comportasse alcuna penalizzazione, essendo estranea all'intenzione del legislatore la determinazione di un obiettivo vantaggio che deriverebbe dalle differenze di regime tra gli ordinamenti in merito al rilievo dell'anzianità di servizio.

Il predetto Ufficio ha rilevato, inoltre, che l'accordo tra ARAN e OO.SS. del 20 luglio 2000, recepito con D.I. 5 aprile 2001, non si pone in contrasto con quanto stabilito in termini generali dall'art. 8 legge n. 124/1999 ma, in virtù del rinvio operato al comma 4 dello stesso articolo, ne costituisce fonte integrativa, alla quale spetta regolamentare i termini dell'attuazione del riconoscimento delle posizioni soggettive del personale già appartenente ai ruoli degli Enti locali e provvedere all'allineamento dei relativi istituti retributivi rispetto a quelli del personale d

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