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Nota Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino 28.06.2002.

Codesto Ufficio ha segnalato a questa Avvocatura lo stato del contenzioso attuale e prossimamente previsto in ordine alle questioni derivanti dall'inquadramento del personale transitato dagli enti locali ai ruoli dello Stato, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124.

Questa Avvocatura dello Stato, valutata la questione prospettata e pur non nascondendo le proprie perplessità in ordine ad un esito positivo delle vertenze, ritiene possa contestarsi il fondamento delle avversarie pretese sulla base delle seguenti argomentazioni:

1) La questione si pone in tali termini: la citata L. 124/1999 dispone che il personale degli enti locali transitato ai ruoli dello Stato sia "inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti"; prevedendo che a tale personale sia riconosciuta "ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza" (art. 8, comma 1.

Diversamente, l'accordo tra ARAN e OO.SS. del 20 luglio 2000 e recepito con D.M. 5 aprile 2001 ha disposto che l'inquadramento avvenga in base al solo maturato economico e non anche all'anzianità di servizio.

Di qui l'insorgere delle pretese dei pubblici dipendenti, tese ad ottenere la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inquadramento sulla base del riconoscimento della anzianità e, per l'effetto, a provvedere alla corresponsione del relativo trattamento economico.

2) Occorre preliminarmente rilevare che, come precisato dall'Amministrazione statale (cfr. nota del MIUR - Dip. per i servizi nel territorio - Direz. gen. del personale della scuola e dell'amministrazione - Uff. VIII - nota del 19 novembre 2001, prot. n. 629 - allegata alla nota citata in epigrafe), l'anzianità di servizio, mentre nell'ordinamento del personale degli enti locali non comporta alcuna progressione economica, è in vigore nell'ordinamento del personale della Scuola. In questo senso, in relazione al maturare di determina

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