D.M. MIUR 10.01.2002, n. 38
Titolo I - Procedure per il riconoscimento delle scuole
1. Il provvedimento di riconoscimento abilita la Scuola ad istituire e ad attivare corsi di diploma per mediatori linguistici e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi da ammettere al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.
2. Le scuole riconosciute ai sensi del precedente comma sono rette da uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonché le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Tra gli organi deve essere previsto un Comitato tecnico-scientifico composto da almeno tre esperti, di cui un docente universitario, esterno alla scuola, inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti.
3. Il Comitato di cui al comma 2 presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione. La mancata presentazione al Ministero della relazione per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare le relazioni predette entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, da adottare con motivato decreto del direttore generale del Servizio.
4. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idone
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