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D.M. MIUR 10.01.2002, n. 38

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (G.U. 22.03.2002, n. 69)

Titolo I - Procedure per il riconoscimento delle scuole

Art. 3 - Commissione tecnico-consultiva

1. Con decreto del Ministro è costituita una Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del presente regolamento.

2. La Commissione è composta da:

a) quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di otto professori universitari designati dal Consiglio universitario nazionale, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

b) quattro esperti designati, in ragione rispettivamente di due per ciascuna, dall'Associazione italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione internazionale interpreti di conferenza;

c) un esperto in valutazione e programmazione designato dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

3. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio del servizio, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parità.

4. La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una sola volta.

5. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.

6. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può proce

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