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Direttiva PCM 16.01.2002

Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. 22.03.2002, n. 69)

Art. 1 -

Sicurezza nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Le informazioni gestite dai sistemi informativi pubblici costituiscono una risorsa di valore strategico per il governo del Paese;

Questo patrimonio deve essere efficacemente protetto e tutelato al fine di prevenire possibili alterazioni sul significato intrinseco delle informazioni stesse. È noto infatti che esistono minacce di intrusione e possibilità di divulgazione non autorizzata di informazioni, nonché di interruzione e di distruzione del servizio.

Lo stesso processo di innovazione tecnologica produce da un lato strumenti più sofisticati di "attacco", ma d'altro lato idonei strumenti di difesa e protezione.

Assume quindi importanza fondamentale valutare il rischio connesso con la gestione delle informazioni e dei sistemi. Inoltre per poter operare in un mondo digitale sempre più aperto, le pubbliche amministrazioni devono essere in grado di presentare credenziali di sicurezza nelle informazioni conformi agli standard internazionali di riferimento.

Nell'ambito delle rispettive responsabilità il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed il Ministro delle comunicazioni sono quindi chiamati ad interpretare il tema rischio-sicurezza non solo nell'ottica della riduzione della vulnerabilità, per garantire integrità e affidabilità dell'informazione pubblica, ma anche al fine di creare e mantenere una posizione primaria a livello europeo.

Si raccomanda pertanto a tutte le pubbliche amministrazioni in indirizzo di avviare nell'immediato alcune azioni prioritarie tali da consentire il conseguimento di un primo importante risultato di allineamento ad una "base minima di sicurezza", attraverso:

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