Legge regionale Regione Umbria 16.12.2002, n. 28
1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla legge si fa fronte per l'anno 2002 con le risorse disponibili previste per la legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria".
2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
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