Legge regionale Regione Umbria 16.12.2002, n. 28
1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge abrogata dall'art. 11, comma 1.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il primo piano triennale per il diritto allo studio.
3. Entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta il programma annuale per l'anno scolastico successivo.
4. Il Consiglio regionale, nelle more della adozione del piano di cui al comma 2, approva, per l'anno 2003, un piano di interventi con i criteri e le procedure deliberate per il piano del diritto allo studio 2002.
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