IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Abruzzo 27.12.2002, n. 32

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 2000 n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia". Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo 30 dicembre 2002, n. 32.

Art. 2 - Norma transitoria

1. I comuni e loro associazioni per poter beneficiare dei contributi regionali per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76, devono produrre domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di consentire il rapido completamento del programma pregresso finanziato ai sensi della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 art. 18, lettera b) i comuni che non hanno ottemperato agli adempimenti amministrativi nei termini stabiliti dall'art. 25, comma 1 della stessa legge regionale n. 76/2000, potranno provvedere ad inviare la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 26 della L.R. 76/2000, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati nell'esercizio finanziario relativo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.