Legge regionale Regione Abruzzo 27.12.2002, n. 32
1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 è sostituito dal seguente: "La Giunta Regionale, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, può attribuire al direttore dell'Area "Qualità della Vita e Promozione Sociale", una dotazione fino al quattro per cento dello stanziamento previsto, per i servizi educativi per la prima infanzia, nei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario, per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali; al fine di promuovere l'attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell'infanzia, in collaborazione con le Università, gli Enti e gli Istituti di Ricerca e Documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali".
2. Al comma 1 dell'articolo 25, della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 dopo le parole "decadono dal beneficio" sono inserite le seguenti parole "Tale termine può essere prorogato per gravi motivi con provvedimento della Giunta regionale".
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