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D.P.R. 04.04.2002, n. 101

Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi. (G.U. 30.05.2002, n. 125)

Capo I - Norme comuni

Art. 4 - Pubblicità, atti e comunicazioni

1. Le procedure telematiche di acquisto sono precedute da specifiche fasi di abilitazione aperte al pubblico e regolate, con bandi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, dai capi II e III del regolamento.

2. I bandi di abilitazione, gli avvisi di gara e di aggiudicazione nonché ogni altra comunicazione al pubblico sono altresì pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente e, quando disponibile, sul sito individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e le amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le comunicazioni, le richieste e gli inviti agli utenti si hanno per eseguiti con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario nell'ambito della procedura telematica di acquisto.

4. Le forme di comunicazione previste dal presente articolo sono valide anche ai fini delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le operazioni effettuate nell'ambito delle gare telematiche e dei sistemi informatici di negoziazione sono riferibili all'utente sulla base del processo di autorizzazione e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora

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