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D.P.R. 04.04.2002, n. 101

Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi. (G.U. 30.05.2002, n. 125)

Capo I - Norme comuni

Art. 3 - Principi organizzativi

1. Le procedure telematiche di acquisto sono realizzate seguendo principi di sicurezza fissati dalle disposizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e conformemente ai principi stabiliti dal comma 1 di detto articolo.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato dall'amministrazione secondo i principi e le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall'amministrazione o dal gestore del sistema ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

3. L'accesso delle amministrazioni o degli altri soggetti che vi abbiano diritto per espressa disposizione legislativa o regolamentare, è effettuato con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Le amministrazioni eseguono i trattamenti dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente regolamento nel rispetto della disciplina in materia.

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