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D.M. MIUR 23.11.2001, n. 166.

Art. 6 -

1. La concessione di contributi a scuole paritarie private e degli enti locali ha lo scopo di sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla formazione dei responsabili di direzione, in coerenza con i processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale.

2. Gli interventi di formazione devono essere proposti da una scuola paritaria che assume la responsabilità di una o più reti ciascuna di almeno 20 e non più di 30 scuole che intendono formare i rispettivi responsabili di direzione.

3. Il contributo è concesso alla scuola capofila in funzione delle ore totali previste dal progetto di formazione, dei responsabili di direzione partecipanti al corso, nei limiti delle spese preventivate e di £. 60.000.000 per ogni corso rapportato a 300 ore.

4. Le spese possono comprendere l'uso di strutture e di attrezzature per lo svolgimento del corso, il compenso di progettazione, direzione e segreteria del corso, il compenso, le spese di viaggio e di soggiorno per i docenti ed i tutors, le spese generali nel limite del 10% delle restanti, gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi connessi.

5. La progettazione e lo svolgimento del corso possono essere conferiti ad Università o ad Enti di formazione specializzati, questi ultimi solo se ricompresi tra gli Enti accreditati o qualificati di cui al D.M. 177 del 10.7.2000 (Modalità di accreditamento e di qualificazione dei soggetti che offrono formazione).

6. Gli Uffici scolastici regionali, ciascuno nell'ambito del territorio sede dei corsi, procedono ad effettuare, anche mediante dirigenti con funzioni tecniche, verifiche di regolarità e di efficacia dei corsi. Nel caso di esito negativo delle verifiche e previa contestazione, il contributo può essere re

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