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D.M. Pubblica istruzione 29.03.2001, n. 56

Norme di svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo.

Art. 2 - Commissioni giudicatrici

Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei componenti interni della commissione non abbia designato i docenti di lingua francese e della disciplina veicolata in tale lingua, il Preside designerà i docenti in possesso delle necessarie competenze, che procederanno, sotto la vigilanza ed il coordinamento del Presidente la commissione degli esami di Stato, all'espletamento dell'esame finalizzato al conseguimento dell' attestation , le cui prove saranno comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente: la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza prova; il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di Stato.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

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