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CCNL 15.03.2001

Contratto collettivo nazionale lavoro - scuola - sottoscritto il 15.03.2001 - Biennio economico 2000/2001. (G.U. 24.03.2001, n. 70)

Art. 14 - Finanziamento del fondo d'istituto

1. In aggiunta alle quote già definite nel C.C. integrativo del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo d'istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:

a) le risorse non spese previste dall'art. 42, comma 4, 2° alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere utilizzati una sola volta per l'anno 2001 poiché costituiscono economie riferite ad anni precedenti;

b) le risorse non spese di cui alla lettera a) riferite all'anno 2001;

c) lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota parte dei 1260 miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione dell'art. 29 del CCNL 26.5.1999;

d) un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per tredici mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale ATA in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione integrativa nonché alla quota parte di incremento che deriva dall'applicazione dei tassi di inflazione programmati sulla parte della retribuzione diversa dalle posizioni stipendiali e dall'indennità integrativa speciale.

2. Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale - dalle somme di cui all'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione nell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

3. La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni scolastiche ed educ

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