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Nota Pubblica istruzione 28.05.2001, prot. n. 39

Superamento del periodo di prova e azioni formative per i nuovi docenti assunti per contratto a tempo indeterminato.

1. Riferimenti normativi

Anche per il corrente anno scolastico 2000-2001 devono intendersi riconfermate le iniziative per l'anno di formazione dei nuovi docenti assunti per contratto a tempo indeterminato. Ai sensi della C.M. n. 267 del 10 settembre 1991 , che ha ordinato in un unico testo le disposizioni relative all'anno di formazione, a livello provinciale devono essere promossi percorsi formativi specifici come momenti integranti della procedura concorsuale e del periodo di prova ai fini della conferma in ruolo.

Attualmente anche se il rapporto di lavoro dei docenti è stato sottoposto, dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 55 del d.lgs. n. 29 del 3.2.93 e dal CCNL del 4/8/95, alle norme civilistiche, il primo periodo di servizio (periodo di prova/anno di formazione) resta regolato dall'articolo 18 (comma 1, p. f) del predetto contratto collettivo; esso stabilisce, infatti, che nel contratto di lavoro individuale per il personale a tempo indeterminato deve essere indicata "la durata del periodo di prova". Le azioni a livello provinciale vanno pertanto ricondotte all'articolo 437 del D.Lvo 297/94 (T.U.) che stabilisce che i docenti immessi in ruolo (oggi: assunti per contratto a tempo indeterminato) per concorso devono essere nominati in prova e il successivo art. 440 che specifica che essi sono ammessi ad un anno di formazione.

L'anno di formazione, istituito con gli articoli 1 e 2 della legge n. 270 del 20.5.82, è disciplinato dall'art. 440 del T.U. Nel comma 2 si legge infatti che il periodo di prova ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; e che per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni.

Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, quindi obbligati a

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