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Nota ARAN 22.05.2001, n. 7332.

Ad integrazione delle note di chiarimento già inviate in data 30 gennaio 2001 prot. 1299 ed in data 12 febbraio 2001 prot. 1977, tenuto conto che da parte di codeste Istituzioni scolastiche continuano a pervenire numerosi quesiti sia telefonici che scritti sulla interpretazione di norme relative alle materie inerenti le relazioni sindacali, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

Assemblea

Il diritto di assemblea è chiaramente regolato dall'art.2 del CCNQ del 7 agosto 1998, dall'art.13 del CCNL 4 agosto 1995 come integrato dal CCNL 15 marzo 2001. L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie "di interesse sindacale e del Lavoro" rientrando, in detto inciso, un contenuto molto ampio e difficilmente interpretabile. Più propriamente si precisa che le materie all'ordine del giorno dell'assemblea non devono necessariamente interessare problemi sindacali della singola scuola o dell'insieme dei lavoratori della stessa, ma possono essere tutti quelli che il sindacato assume come materia propria in rapporto ai propri obiettivi. Inoltre i termini "di interesse sindacale e del lavoro" riconducono a problemi di carattere più generale relativi a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente la condizione di lavoro.

L 'assemblea sindacale può essere indetta esclusivamente dai soggetti indicati nell'art.13 del CCNL del 15 marzo 2001 e alla stessa possono partecipare dirigenti sindacali esterni. Unica condizione per tale partecipazione è il preavviso al dirigente scolastico nei termini previsti dall'art.13 del CCNL 4 agosto 1995. Le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola sono quelle individuate nella tavola n.6 allegata al CCNQ per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel biennio 2000-2001. Le organizzazioni sindacali non rap

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