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Nota ARAN 30.01.2001, n. 1299.

In ordine all'oggetto sono pervenuti a questa Agenzia numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, per ottenere chiarimenti circa le modalità di insediamento delle RSU, il loro funzionamento e la composizione della delegazione trattante a livello di singolo Istituto Scolastico. Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:

- con la consegna del verbale elettorale all'Istituto scolastico da parte della Commissione elettorale si intende costituita la RSU che da tale momento può legittimamente operare. Non occorrono, pertanto, atti di recepimento da parte dell'Istituto Scolastico;

- sul funzionamento delle RSU l'art 8 dell'Accordo Quadro del 7.8.1998 stabilisce, come unica regola, che la stessa assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, nonché il funzionamento interno dell'organismo, sono eventualmente definite dalle medesime RSU con proprio regolamento interno, rispetto al quale le singole Istituzioni scolastiche non sono tenute ad alcun intervento né ad atti di recepimento, trattandosi di un atto endosindacale;

- le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate e ne acquisiscono tutte le competenze contrattuali (art. 5 accordo Quadro 7.8.1998). Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Quadro del 7.8.1998 sulla costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali rappresentative e non, che hanno aderito al suddetto Accordo, hanno rinunciato formalmente alla costituzione delle RSA che, pertanto, non possono più operare. Al loro posto la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 del predetto art. 10 consente la possibilità a tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare o costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali contemplate dalla clausola contrattuale (i terminali citati, pertanto, non vanno confusi con le RSA ai

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