Legge regionale Regione Valle d'Aosta 27.07.2001, n. 12
 
  
1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio dell'Istituto, su proposta del direttore adotta uno o più regolamenti interni, approvati dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione, per l'amministrazione, l'organizzazione e la contabilità.
2. I regolamenti disciplinano in particolare:
a) i criteri della gestione, le procedure amministrativo-contabili e le connesse responsabilità;
b) l'organizzazione e l'articolazione interna;
c) le forme di valutazione e di controllo interni sull'efficienza, sui risultati della gestione complessiva e sull'attività dei ricercatori;
d) le modalità di funzionamento dell'Istituto e dei suoi organi.
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