Legge regionale Regione Valle d'Aosta 27.07.2001, n. 12
 
  
1. Il personale con compiti di ricerca è reclutato mediante selezione per titoli e colloquio.
2. L'Assessore regionale competente in materia di istruzione stabilisce con proprio decreto, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, le modalità per l'espletamento delle procedure di reclutamento di cui al comma 1.
3. Alle esperienze precedentemente maturate presso gli Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi è attribuita una specifica valutazione.
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