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Decreto MPI 04.06.2001, prot. n. 11304

Regolamento recante norme relative ai titoli universitari ed ai curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base.

Art. 7 -

1. Nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro della pubblica istruzione indica le specifiche aree disciplinari nelle quali devono obbligatoriamente essere acquisiti crediti nell'ambito di quelli indicati agli articoli 5 e 6.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di esperti di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989 n. 168, sono determinati gli ambiti disciplinari universitari corrispondenti alle aree disciplinari di cui al comma 1 e, per ciascuno di essi, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 5 e 6, i numeri minimi dei crediti che devono essere acquisiti prima dell'accesso al corso di specializzazione.

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