Decreto MPI 04.06.2001, prot. n. 11304
1. Il curricolo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), è finalizzato all'insegnamento di una disciplina, o di più discipline e dovrà comunque prevedere i seguenti crediti relativi ad insegnamenti ed attività indicati nell'articolo 4:
a. per la voce a) 35 crediti di cui almeno 10 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;
b. per la voce b) 120 crediti preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;
c. per la voce c) 30 crediti di cui almeno 5 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;
d. per la voce d) 35 crediti di cui almeno 15 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;
e. per la voce e) 40 crediti.
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