Decreto MPI 04.06.2001, prot. n. 11304
1. I titoli universitari si conseguono nei corsi di laurea e in un corso di specializzazione, ai sensi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000).
2. Alla Scuola di specializzazione, di durata biennale, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento si accede:
a. mediante la laurea conseguita nell'apposito corso in Scienze della formazione primaria, attivato dalle università nell'ambito della classe 18 di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000;
b. mediante una laurea in una o più discipline tra quelle previste nell'ordinamento della scuola di base.
3. Al termine dei corsi di specializzazione previsti dal presente decreto, si sostiene l'esame di Stato di cui all' articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240 , convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.